Intervista ad Angelo Deiana, Presidente di CONFASSOCIAZIONI
Domanda: Un associazione professionale di cui alla legge 4/2013, qualora sia riconosciuta dal Ministero della Sviluppo Economico (MISE) rappresenta in modo esclusivo le professionalità oggetto del proprio scopo giuridico ?
Risposta: Assolutamente no. La Legge 4 contiene tutte previsioni non obbligatorie (per l’inserimento nell’elenco del MISE, per l’attestazione di qualificazione e per la certificazione di parte terza). Yutte queste previsioni, essendo basate su processi di accreditamento, rendono imposisibile qualsiasi previsione di esclusività. Quest’ultima, per essere operativa, dovrebbe essere normata da un’apposita previsione di legge che preveda la costituzione di una specifica riserva di attività.
Domanda:. Possono esistere più associazioni professionali che rappresentano una medesima professione ?
Risposta: Certamente. Anzi, è propedeutico ed insito nei processi di accreditamento la compresenza di più associazioni professionali sullo stesso segmento professionale. Fra l’altro, anche in presenza di livelli di accreditamento diversi (associazioni inserite in elenco MISE, associazioni non inserite, singoli professionisti certificati, singoli professionisti non certificati) è solo la valutazione reputazionale del mercato che può stabilire qualità dei professionisti e relative scelte. In ogni caso, non esistono discrimini: ad esempio, sul mercato italiano potrebbero tranquillamente coesistere senza differenziazione di mercato associazioni iscritte al MISE ed associazioni che sono il chapter di un organsmo internazionale di rilevanza ed importanza globale. Si tratta solo di differenti processi di accreditamento.
Domanda: I soci di una associazione di cui alla Legge 4/3013, riconosciuta dal MISE, che tipo di certicazione possono ottenere dalla propria associazione?
Risposta:Innanzitutto, bisogna sottolineare che il MISE non rilascia alcun riconoscimento alle singole associazioni ma verifica solo la conformità dei requisiti previsti dalla legge 4 rispetto a quanto esiste sui siti delle associazioni richiedenti. Non esiste nessun processo discrezionale di valutazione del Ministero e, dunque, nessuna regolamentazone dell’associazione e delle relative attestazioni/certificazioni. Di conseguenza, le associazioni, iscritta o meno al MISE, possono rilasciare l’attestazione di qualificazione di agli articoli 7/8 della Legge ovvero possono promuove la certificazione di parte terza della professione attraverso una norma tecnica UNI (art. 6 e 9 della Legge 4). Oppure possono promuovere, attraverso un singolo organismo di certificazione accreditato Accredia, un singolo schema di certificazione di proprietà dell’ente che lo ha promosso (non norma tecnica generale che vale per tutti ma singolo percorso che vale solo per l’organismo di certificazione che se lo è fatto accreditare da Accredia).
Domanda: I soci di una associazione di cui alla Legge 4/2013, riconosciuta dal MISE, posso avere dei vantaggi di esclusività nello svolgimento della propria professione (e.g. accesso esclusivo a concorsi e/o gare di appalto pubblici ) ?
Risposta:Teoricamente no in quanto le previsioni della Legge 4 non sono obbligatorie. E’ una conseguenza della risposta alle domande precedenti. Qualsiasi previsione di esclusività o di riserva di accesso deve essere contenuta in un’apposita previsione normativa. Qualora dovessero esservi previsioni regolamentari o di singole selezioni che prevedano tale discriminazioni, tali previsioni si possono contrastare attraverso ricorsi alla magistratura amministrativa.
Domanda: Qual è la differenza tra una certificazione che rispetta gli standards ISO (e.g. PMI) o UNI rispetto alla certificazione che una associazione di cui alla Legge 4/2014 può rilasciare ?
Risposta: In pratica, secondo la Legge 4, nessuna anche se bisogna fare qualche distinzione. L’associazione non può rilasciare certificazioni di parte terza a meno che non sia un soggetto accreditato a tale scopo da Accredia. L’associazione può rilasciare la cd. attestazione di qualificazione e competenza di cui agi art. 7/8 della Legge 4. Le certificazioni di parte terza possono essere rilasciate solo da enti accreditati sulla base, come abbiamo detto, di norme tecniche UNI o schemi accreditati. Ambedue hanno vaore sul mercato in base alla Legge 4.
Domanda: Se una persona socia di un associazione di cui alla legge 4/2013, decide di uscire da questa associazione può continuare a svolgere la propria professione ?
Risposta:Assolutamenti sì, senza alcuna diminuzione se non, eventualmente, reputazionale.
Domanda: La legge 4/2013 crea delle nuove professioni ?
Risposta:Assolutamente no.
Domanda: Aziende che hanno investito in certificazioni ANSI, ISO, UNI debbono fare iscrivere i propri associati ad un associazione professionale secondo la Legge 4/2013 ?
Risposta:Non c’è nessuna obbligatorietà. I singoli professionsiti potranno continuare ad esercitare da singoli, iscritti o non iscritti.
Domanda: La legge 4/2013, necessità per dare dei vantaggi specifici, dell’esistenza di una linea guida di certificazione professionale riconosciuta da UNI
Risposta: Assolutamente no. I sistemi costruiti dalla Legge 4, sia di attestazione che di certificazione, sono assolutamente non obbligatori ed afferiscono alla libera volontà dei singoli professionisti. Per cui non esistono vantaggi specifici generati dall’esistenza di una norma tecnica UNI.