Continua il nostro percorso informativo in tema di Legge 4/2013 con un’intervista al Prof. Giorgio Berloffa,  presidente CNA Professioni, che ringraziamo per la sua disponibilità.

 

Domanda: Un associazione professionale di cui alla legge 4/2013, qualora sia riconosciuta dal Ministero della Sviluppo Economico (MISE) rappresenta in modo esclusivo le professionalità oggetto del proprio scopo giuridico ?

Risposta: L’associazione professionale iscritta al MISE come afferma l’Art. 2 comma 1 non ha alcun vincolo di rappresentanza esclusiva

Domanda: Possono esistere più associazioni professionali che rappresentano una medesima professione ?

Risposta: In Italia è riconosciuta la libertà associativa quindi sicuramente possono esistere più associazioni che rappresentano la medesima associazione

Domanda: I soci di una associazione di cui alla Legge 4/3013, riconosciuta dal MISE, che tipo di certicazione possono ottenere dalla propria associazione?

Risposta: Le associazioni riconosciute dal MISE non possono rilasciare certificazioni ai propri soci a mano che come recita l’art. 9 promuovano la costituzione di organismi di certificazione nel rispetto dei requisiti richiesti dall’accreditamento rilasciato da ACCREDIA organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Possono invece rilasciare (come previsto dall’art. 7 comma C) delle attestazioni che riguardino standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti son tenuti a rispettare  nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione

Domanda: I soci di una associazione di cui alla Legge 4/2013, riconosciuta dal MISE, posso avere dei vantaggi di esclusività nello svolgimento della propria professione (e.g. accesso esclusivo a concorsi e/o gare di appalto pubblici ) ?

Risposta: Il fatto di essere iscritto ad un’associazione riconosciuta dal MISE non dà nessuna priorità e nessun vantaggio se non nel rapportarsi nel libero mercato.

Domanda:  Qual è la differenza tra una certificazione che rispetta gli standards ISO (e.g. PMI) o UNI rispetto alla certificazione che una associazione di cui alla Legge 4/2014 può rilasciare ?

Risposta: La differenza che esiste tra una certificazione rilasciata da un ente accreditato da ACCREDIA e l’attestazione rilasciata dall’associazione è che la prima è di terza parte ed è garantita da tutto un processo di verifica estremamente rigoroso, la seconda è di seconda parte cioè il rapporto è unicamente tra l’associazione ed il proprio iscritto.

Domanda:  Se una persona socia di un associazione di cui alla legge 4/2013, decide di uscire da questa associazione può continuare a svolgere la propria professione ?

Risposta: Come recita l’art. 8 il professionista che non rinnova l’iscrizione all’associazione non può più fregiarsi delle eventuali attestazioni rilasciategli comunque può continuare a svolgere tranquillamente la propria professione.

Domanda:  La legge 4/2013 crea delle nuove professioni ?

Risposta: La legge 4/2013 è stata concepita non per creare nuove professioni ma bensì per qualificare le professioni tramite le norme UNI.

Domanda: Aziende che hanno investito in certificazioni ANSI, ISO, UNI  debbono fare iscrivere i propri associati ad un associazione professionale secondo la Legge 4/2013 ?

Risposta: Non vi è nessun interesse per le aziende aventi certificazioni ISO ecc. a far iscrivere i propri dipendenti ad un’eventuale associazione professionale.

Domanda:  La legge 4/2013, necessità per dare dei vantaggi specifici, dell’esistenza di una linea guida di certificazione professionale riconosciuta da UNI

Risposta:  Come già si è detto sopra la legge 4/2013 prevede la qualificazione tramite le norme UNI. Uni è un ente di normazione e non ha nulla a che vedere con il mondo della certificazione quindi non esiste una linea guida di certificazione professionale riconosciuta da UNI ma la certificazione di conformità alla norma UNI  deve essere rilasciato da un ente accreditato da ACCREDIA.

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